È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2024 il Decreto Legislativo n.103. Il decreto mira alla “Semplificazione dei controlli sulle attività economiche, in attuazione della delega al Governo di cui all’art. 27 comma 1, della legge 5 agosto 2022, n.118”.
L’obiettivo è quello di semplificare i controlli amministrativi che le P.A. svolgono nei confronti delle imprese, semplificando le attività e tutelando gli interessi pubblici negli ambiti:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.
Le disposizioni sono entrate in vigore a partire dal 2 agosto 2024, andando a ridisegnare il sistema di verifiche sulla sicurezza, sul lavoro e sulla salute, escludendo invece quelle a livello fiscale e amministrativo che non sono nel perimetro del decreto.
D.Lgs 103-2024: quali sono le novità
Il recente Decreto Legislativo 103/2024 introduce il concetto di semplificazione dei controlli da parte delle varie amministrazioni pubbliche alle imprese ed organizzazioni, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni nelle visite effettuate dai diversi Enti che, a vario titolo, eseguono verifiche e controlli.
Tale novità, particolarmente attesa da imprenditori ed aziende, si manifesterà in alcune nuove regole nella pianificazione ed esecuzione di sopralluoghi e verifiche da parte della PA e sue diramazioni, tra cui:
- non si potrà richiedere documentazione di cui si è già in possesso;
- l'ispezione dovrà essere notificata all'impresa almeno 10 giorni prima;
- se il controllo è positivo, non potranno essere programmati nuovi controlli dello stesso tipo per almeno 10 mesi;
- sono vietati controlli in contemporanea se non con un accordo preventivo tra i diversi Enti procedenti.
Per quanto riguarda la programmazione dei controlli, si terrà conto di un nuovo sistema volontario di identificazione e gestione del rischio delle imprese nei seguenti ambiti:
- protezione ambientale;
- igiene e salute pubblica;
- sicurezza pubblica;
- tutela della fede pubblica;
- sicurezza dei lavoratori.
Quindi, le imprese ed organizzazioni potranno chiedere e ottenere da appositi Enti di certificazione, un "Report Certificativo di basso rischio", che potrà avere impatti sostanziali sulla programmazione dei controlli e sul loro svolgimento.
Tra i fattori che concorrono alla determinazione di un “Rischio Basso”, il decreto annovera anche “il possesso di almeno una certificazione del sistema di gestione, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato ai sensi del regolamento n. 765/2008 del 9 luglio 2008” e anche la presenza di “altre certificazioni analogamente rilasciate sotto accreditamento, riconducibili ai principi ESG (Environmental, Social, Governance)” (articolo 3, comma 3).
In tal senso, la Norma SRG 88088 di cui il Polo Innovativo è Facility Point si posiziona alla lettera b del suddetto comma, conferendo ad essa una rilevanza preminente rispetto al dettato legislativo.
La SRG 88088 certifica la sostenibilità aziendale dei processi di un'azienda, basandosi sui principi ESG, sulla doppia materialità e sugli standard ESRS.
I parametri che vengono tenuti in considerazione per la determinazione del rischio basso, oltre al possesso di una certificazione del sistema di gestione, sono:
- l’esito dei controlli subiti nei precedenti 3 anni
- il settore economico in cui opera il soggetto che subisce i controlli
- le caratteristiche e dimensione dell’attività economica che viene svolta dal soggetto controllato.
Implementare un sistema di gestione per la sostenibilità, oltre a massimizzare la business continuity dell’impresa, garantire il dialogo continuo con gli stakeholder e ridurre i potenziali rischi in ottica ESG, concorre a generare una valutazione di “Rischio Basso” in ottemperanza al nuovo decreto.
Conseguire il report certificativo di basso rischio rappresenta un risultato ancor più importante per ogni azienda, considerato il periodo di forte pressione da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il fascicolo informatico d’impresa
Il report di basso rischi ottenuto dall’impresa viene inserito in un fascicolo informatico gestito direttamente dall’Organismo unico di accreditamento.
Questo sistema elettronico centralizzato contiene informazioni dettagliate sui controlli passati, assicurando la trasparenza e l’accessibilità delle informazioni e migliorando l’efficacia delle ispezioni.
Le P.A. che andranno ad effettuare i controlli dovranno consultare il fascicolo informatico d’impresa prima di effettuare le nuove verifiche. In questo modo si eviterà di richiedere nuovamente documenti già presenti all’interno del sistema.
Nel caso in cui mancassero verbali dei controlli passati, le aziende hanno la possibilità di sollecitare l’amministrazione, che dovrà provvedere a fornirli entro cinque giorni dalla richiesta.
Le aziende possono, inoltre, segnalare violazioni all’Agenzia per l’Italia digitale (AGID), la quale verificherà la segnalazione e la pubblicherà sul proprio sito web, proteggendo l’identità e i dati sensibili riguardanti la segnalazione.
Gestione di errori e violazioni
Le nuove linee guida del sistema di controllo prevedono nel caso di specifiche violazioni le seguenti conseguenze:
- l’azienda è esclusa dalla responsabilità in caso di violazione risultante da un errore non imputabile a colpa (errore scusabile)
- possibilità per le imprese di sanare le violazioni minori in un tempo predefinito. Questo nel caso di sanzioni che non ledano gli interessi pubblici e che non riguardano salute e sicurezza sul lavoro.
Le violazioni minori sono quelle per cui è prevista una sanzione inferiore a 5.000€. Nel caso in cui l’organo di controllo accerti l’esistenza di violazioni sanabili per la prima volta nell’arco di un quinquennio, diffiderà l’interessato a porre termine alla violazione.
In questo caso, l’ente ha 20 giorni per effettuare le correzioni e sanare eventuali conseguenze.
Nel caso in cui la diffida non venga rispettata secondo le scadenze stabilite, l’autorità competente procederà con azioni formali secondo la legislazione esistente.